La pubblicazione dei dati previsti dall’Art. 41, comma 4 del Decreto legislativo n. 33/2013 si applica alle amministrazioni e gli enti del servizio sanitario nazionale, dei servizi sanitari regionali, comprese le aziende sanitarie territoriali ed ospedaliere, le agenzie e gli altri enti ed organismi pubblici che svolgono attività di programmazione e fornitura dei servizi sanitari.
Obbligo di pubblicazione non previsto per il Comune di Castelfranco Veneto.